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EURepack incontra la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea per dibattere di imballaggi riutilizzabili

EURepack, il Consorzio italiano di aziende che promuovono l’imballaggio riutilizzabile, ha preso parte all’incontro “Measuring, Reporting and Expanding Reusable Packaging in Europe” incentrato sul tema del riutilizzo che si è tenuto presso la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea.

Promosso ed organizzato da Reloop, la piattaforma paneuropea attiva sulla promozione delle pratiche di economia circolare nell’ambito dell’Unione Europea, l’appuntamento ha coinvolto i rappresentanti della sezione Packaging della DG Ambiente della Commissione Europea e gli stakeholder comunitari del mondo del riutilizzo. Erano infatti presenti i rappresentanti dei Pooler (IFCO, Europool System); di Associazioni e Consorzi per il Riutilizzo (Initiative Mehrweg, Recircula, oltre a EURepack); dell’Associazione tedesca dell’industria del vetro (Bundesverband Glasindustrie); di Aziende impegnate nello sviluppo di sistemi innovativi per il riutilizzo (BOREALIS, FreePackNet, MIWA).

Il confronto è stato indetto con l’obiettivo di fornire un supporto a livello di idee e buone pratiche ai funzionari impegnati nella redazione della bozza finale di aggiornamento della Direttiva Europea su Packaging and Packaging Waste, per la parte riguardante gli imballaggi riutilizzabili. In particolare, il dibattito si è focalizzato sul piano di implementazione del rinnovato art. 5 della Direttiva[1], con cui gli Stati membri saranno chiamati ad adottare misure volte a incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori. Queste misure potranno includere tra l’altro l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi, l’impiego di incentivi economici o la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.

Centrale è stato il dibattito sui criteri di misurazione della reverse logistics, partito da una proposta presentata da parte del Consorzio per il Riutilizzo tedesco, Initiative Mehrweg, che ha realizzato un proprio studio volto a calcolare l’indice di copertura delle cassette riutilizzabili rispetto al totale dei movimenti di cassette di prodotti ortofrutticoli, considerando un mix di dati raccolti e di assunzioni di partenza (peso medio trasportato con una cassetta 60×40, valore medio del contenuto della stessa cassetta). L’algoritmo suggerito verrà preso in esame dalla Commissione, per verificare se possa tradursi in un buon metodo per stabilire, per ogni stato membro, il dato di partenza e gli obiettivi di crescita del riutilizzo, così come implementare un sistema armonizzato di reporting.

Il secondo tema preso in esame, sempre inerente all’attuazione del rinnovato art. 5 della Direttiva, ha riguardato le barriere da eliminarsi per favorire la diffusione dell’imballaggio riutilizzabile, che sono rappresentate principalmente dalle tasse addizionali legate al noleggio, dall’IVA sui depositi cauzionali e dai dazi doganali per le merci (e le cassette) provenienti da paesi extra UE.

Queste barriere costituiscono di per sé un aggravio amministrativo, reso più problematico dal fatto che le legislazioni fiscali nei paesi UE non sono armonizzate, oltre che finanziario, tale da disincentivare l’imballaggio riutilizzabile. Siccome è ormai provato che la cassetta riutilizzabile, gestita da Pooler che ne curano la gestione dell’obsolescenza, fino al diretto riciclo nella produzione di nuove cassette, non entra mai nel tradizionale circuito della raccolta dei rifiuti, su quelle cassette in nessuno Stato membro dovrebbe essere applicato il contributo previsto dalla Direttiva, salvo che sulla frazione dispersa.

In conclusione è stato unanime l’invito a proseguire nella collaborazione con la Commissione Europea sul tema di come rendere sempre più diffusa l’adozione di imballaggi riutilizzabili, ed è stata pertanto accolta di buon grado la proposta di creazione di tavoli di lavoro che si occupino, ad esempio, di reverse logistics; di armonizzazione delle legislazioni sul deposito cauzionale; della creazione di un “passaporto verde” per le cassette riutilizzabili che attraversano i confini della UE.

“Siamo soddisfatti di essere stati convocati dalla Commissione Europea per contribuire a creare una normativa sull’economia circolare del riutilizzo degli imballaggi e auspichiamo che il nostro apporto ponga delle basi praticabili ed applicabili in modo concreto negli Stati Membri” chiosa Carlo Milanoli, Presidente del Consorzio Eurepack.

———————

Nota 1 – Il testo dell’attuale Articolo 5 della Direttiva Europea su Packaging and Packaging Waste sul riutilizzo attualmente recita:

“1.  Conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere, tra l’altro:

  1. a) l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione;
  2. b) la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi;
  3. c) l’impiego di incentivi economici;
  4. d) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.
  5. Uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi…(omissis)
  6. Uno Stato membro può considerare le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 6…(omissis)
  7. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione di paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta entro il 31 marzo 2019 atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, nonché per il calcolo degli obiettivi…(omissis)
  8. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina i dati sugli imballaggi riutilizzabili forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 12 e all’allegato III, al fine di valutare la fattibilità della definizione di obiettivi quantitativi concernenti il riutilizzo degli imballaggi, incluse le regole per il calcolo, e di qualsiasi altra misura intesa a promuovere il riutilizzo degli imballaggi. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.”

[1] Il testo dell’attuale Articolo 5 della Direttiva Europea su Packaging and Packaging Waste sul riutilizzo è riportato a fine comunicato stampa.

 

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